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LEGGE BIAGI


Il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 attua la Legge Delega n. 30/2003, conosciuta come “Riforma Biagi”.

Sono tre i punti fondamentali della legge:



  • Riorganizzazione del sistema dei “mediatori” tra domanda e offerta  portando a compimento il definitivo superamento del monopolio pubblico di collocamento; questo servizio viene trasformato fondamentalmente in un’attività privata, riservando residualmente all’operatore pubblico il ruolo di indirizzo e controllo.  
  • Riforma di alcune tipologie di rapporti di lavoro: vengono riscritte le regole sull’interposizione ed intermediazione di manodopera (abolizione della Legge 1369/60).
  • Riordinamento della disciplina sul trasferimento d’azienda e trasformazione del lavoro interinale in somministrazione di lavoro, anche a tempo indeterminato (staff leasing).

Con il primo intervento, il legislatore costituisce le “Agenzie per   il Lavoro”: un soggetto privato che è autorizzato a fornire, sulla base delle proprie scelte imprenditoriali, uno o più tipologie di servizi  previsti dalla Legge (somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione professionale).

Il secondo intervento si propone di favorire un miglior incontro tra i rapporti di lavoro reali che vivono nel mercato e  le forme legali dei rapporti  previste dall’ordinamento.
Viene definito un confine più netto fra il lavoro subordinato e parasubordinato.
Da ciò gli interventi sui contratti a causa mista, sul tempo parziale, sui “co.co.co”., sui contratti in partecipazione, ma anche la regolamentazione di  nuove tipologie, quali il lavoro ripartito, il distacco, i contratti di inserimento, il lavoro occasionale e quello a chiamata.   

Con il terzo intervento, il lavoro interinale si evolve in somministrazione. Non cambia la caratteristica “triangolare” del rapporto di lavoro, ma  sono generalizzate le cause che ne legittimano l’attivazione: non più esigenze straordinarie, ma semplice sussistenza di ragioni di carattere produttivo, organizzativo, tecnico e sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività dell’impresa.

Tali principi valgono per la somministrazione a tempo determinato, ma anche per quella a tempo indeterminato (staff leasing), con una differenza sostanziale: tale somministrazione è ammessa non in via generale, ma solo in caso di impiego dei lavoratori in specifiche attività indicate dalla Legge o dai CCNL. 








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