LEGGE BIAGI

Il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 attua la Legge Delega n. 30/2003, conosciuta come “Riforma Biagi”.
Sono tre i punti fondamentali della legge:
- Riorganizzazione del sistema dei “mediatori” tra domanda e offerta portando a compimento il definitivo superamento del monopolio pubblico di collocamento; questo servizio viene trasformato fondamentalmente in un’attività privata, riservando residualmente all’operatore pubblico il ruolo di indirizzo e controllo.
- Riforma di alcune tipologie di rapporti di lavoro: vengono riscritte le regole sull’interposizione ed intermediazione di manodopera (abolizione della Legge 1369/60).
- Riordinamento della disciplina sul trasferimento d’azienda e trasformazione del lavoro interinale in somministrazione di lavoro, anche a tempo indeterminato (staff leasing).
Con il primo intervento, il legislatore costituisce le “Agenzie per il Lavoro”: un soggetto privato che è autorizzato a fornire, sulla base delle proprie scelte imprenditoriali, uno o più tipologie di servizi previsti dalla Legge (somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione, supporto alla ricollocazione professionale).
Il secondo intervento si propone di favorire un miglior incontro tra i rapporti di lavoro reali che vivono nel mercato e le forme legali dei rapporti previste dall’ordinamento.
Viene definito un confine più netto fra il lavoro subordinato e parasubordinato.
Da ciò gli interventi sui contratti a causa mista, sul tempo parziale, sui “co.co.co”., sui contratti in partecipazione, ma anche la regolamentazione di nuove tipologie, quali il lavoro ripartito, il distacco, i contratti di inserimento, il lavoro occasionale e quello a chiamata.
Con il terzo intervento, il lavoro interinale si evolve in somministrazione. Non cambia la caratteristica “triangolare” del rapporto di lavoro, ma sono generalizzate le cause che ne legittimano l’attivazione: non più esigenze straordinarie, ma semplice sussistenza di ragioni di carattere produttivo, organizzativo, tecnico e sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività dell’impresa.
Tali principi valgono per la somministrazione a tempo determinato, ma anche per quella a tempo indeterminato (staff leasing), con una differenza sostanziale: tale somministrazione è ammessa non in via generale, ma solo in caso di impiego dei lavoratori in specifiche attività indicate dalla Legge o dai CCNL.